AR.CO.
VIVI CRESPANO
STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Si è costituita un’associazione denominata: AR.CO. VIVI
CRESPANO (dove l’acronimo sta per artigiani e commercianti), con sede
temporanea nel Comune di Crespano del Grappa in Via Val D’Aosta, 8
L’associazione è apartitica e apolitica, non ha fini di
lucro e la sua durata è illimitata. Si prefigge lo scopo di creare un centro
permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera
del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.
ART. 2
SCOPI E ATTIVITÁ
Tutte le attività sono prestate dagli aderenti
all’associazione in modo spontaneo, personale, gratuito e non possono essere
retribuite in alcun modo; è previsto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, compatibilmente con le risorse
economiche dell’associazione, secondo quanto previsto dalla normativa di legge
e dalla regolamentazione adottata dal Direttivo.
Lo scopo sociale è il mantenimento e il miglioramento dell’immagine
commerciale crespanese.
Mediante:
- La promozione della partecipazione dei propri associati alla vita commerciale locale, nel rispetto dell’ambiente, della salute, della legge e dei principi etici universalmente riconosciuti;
- La creazione di un logo che identifichi in modo consono l’associazione;
- L’organizzazione di iniziative pubblicitarie, di marketing e sociali atte a incrementare le vendite;
- La stipulazione di convenzioni e/o accordi con Aziende ed Enti pubblici o privati.
- La promozione ed il coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con terzi soggetti atti a favorire i soci nella loro collettività;
- La realizzazione di manifestazione ed iniziative culturali, aggiornamenti professionali e contatti personali tra i Soci
- Ricerca della collaborazione delle Amministrazioni locali e di tutti gli Organismi condividendo e suggerendo l’adozione di scelte politico-commerciali in tutte le sue forme.
- Effettuare raccolte pubbliche di firme e di fondi per il raggiungimento della finalità del presente statuto.
- L’incentivazione ed il sostegno di nuove attività commerciali.
ART. 3
MARCHIO
L’associazione è contraddistinta dalla sigla:
“AR.CO. VIVI
CRESPANO”
e da un logo che dovrà essere approvato dal Consiglio
Direttivo. La sigla e il logo sono segni distintivi e di immagine
dell’associazione. Tutti i soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente
per attestare la propria iscrizione all’associazione. È fatto divieto di
utilizzare la denominazione, la sigla o il logo per la denominazione di altre
società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto senza previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’associazione.
ART. 4
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio il
Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
ART. 5
RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Proventi da cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche quote annuali e contributi degli associati;
- Eredità, donazione legali e testamentari
- Contributi dello Stato, dell’Europa, delle regioni e degli enti locali e delle imprese;
- Entrate derivanti da prestazioni e servizi commerciali;
- Attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria ed in ogni modo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma
precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita
dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell’associazione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto al
Comune di Crespano del Grappa.
ART. 6
AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI –
DOVERI DEI SOCI
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche (al
compimento del diciottesimo anno di età) e le società che esercitano
un’attività commerciale o artigianale con vendita
diretta e sede stabile sul territorio di Crespano del Grappa.
La domanda di ammissione a socio, comprensiva della
dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere
redatta ed inviata secondo le seguenti modalità: essa deve essere sottoscritta
dal titolare, nel caso di ditta individuale, e dal legale rappresentante nel
caso di società. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria economica di
appartenenza.
Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego
all’adesione previa motivazione scritta al richiedente.
L’adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per
l’anno successivo salvo disdetta da fare pervenire per iscritto entro il 30
settembre di ogni anno.
Il contributo associativo è stabilito dal Consiglio
Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
I soci possono utilizzare la sigla ed il marchio
dell’associazione esclusivamente per poter dimostrare di essere iscritti
all’associazione.
I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i
regolamenti.
La
qualità di socio si perde per recesso dall'associazione, per la perdita dei
requisiti richiesti per l'iscrizione o per esclusione da parte del Consiglio
Direttivo. Quest'ultimo potrà procedere all'esclusione per inosservanza dello
statuto, dei regolamenti interni, ovvero per comportamento scorretto o
pregiudizievole all'immagine o all'interesse dell'associazione medesima e in
ogni caso previa contestazione scritta degli addebiti mossi al socio, con sua
facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associate versate.
ART. 7
STRUTTURA – ORGANI DIRETTIVI
Sono organi dell’associazione:
- L’assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito;
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle
spese sostenute, autorizzate e documentate.
ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
I soci in regola con gli adempimenti statutari e dei
regolamenti formano l’Assemblea.
Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un
singolo voto.
Hanno diritto al voto solamente i soci in regola con il
versamento della quota associativa annuale se prevista.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un
altro associato con delega scritta.
Ogni socio non potrà avere più di quattro deleghe.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che
con la scadenza prevista dallo statuto, ogni volta lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’assemblea qualora
ne sia fatta richiesta scritta da almeno dieci soci in regola con le norme
statutarie.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere
in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la
metà dei soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza
dei voti esprimibili in tale sede.
Nel caso di seconda convocazione l’assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e la delibera sempre a
maggioranza dei voti esprimibile in tale sede.
Le convocazioni potranno essere effettuate mediante avviso
scritto, per posta elettronica, a mano o per posta ordinaria da recapitarsi
almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo, data e ora della prima convocazione e dell’eventuale seconda
convocazione.
L’assemblea Ordinaria indirizza l’attività dell’associazione
ed in particolare:
- Approva il bilancio consuntivo;
- Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- Delibera l’eventuale regolamento interno ed eventuali sue variazioni;
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di otto membri eletti dall’assemblea dei soci, fra i medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio
Direttivo gli associati persone fisiche e i legali rappresentanti di una
persona giuridica socia dell’associazione.
- Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico lo stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo; nell’impossibilità di effettuare detta modalità il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione diretta fra gli altri soci che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea e che ne delibererà l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, entro 45 giorni, l’assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente; il Segretario verrà nominato sempre dal Consiglio Direttivo e potrà essere anche esterno ma senza diritto di voto. Dette cariche possono essere rielette al massimo per due mandati consecutivi.
- Al Consiglio Direttivo spetta di:
- Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- Predisporre il bilancio consuntivo;
- Nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci, ivi la determinazione della quota associativa annuale;
- Determinare la quota associativa;
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di mancanza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.
- Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- Le convocazioni potranno essere effettuate mediante avviso scritto, per posta elettronica, a mano o per posta ordinaria da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione;
- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
- I componenti del Consiglio Direttivo non potranno rivestire cariche politiche.
ART. 10
IL PRESIDENTE
- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci;
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vicepresidente, in assenza di entrambi spetta al membro più anziano;
- Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
- Il Presidente può rifiutare il suo consenso all’attuazione di una delibera del Consiglio Direttivo motivando tale rifiuto e demandando all’assemblea dei soci in convocazione straordinaria l’approvazione definitiva delle stesse, da convocarsi a sua cura entro 25 giorni;
ART. 11
NORME FINALI
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Crespano del Grappa;
- Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione;
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